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Astalegale conta ad oggi circa 1.500.000 aste pubblicate complessivamente e pubblicizza su internet una media annua di 120.000 annunci con circa 90.000 aste quotidianamente attive nei propri portali e una media di 130.000 documenti consultati quotidianamente.
Astalegale.net SpA pubblicizza su internet una media annua di circa 50.000 aste attive e continuativamente presenti sui propri portali nazionali www.astalegale.net, www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com e www.publicomonline.it, tutti abilitati alla pubblicazione degli avvisi di vendita online come da provvedimento emesso in data 28 ottobre 2009 dal Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 269 del 18 novembre 2009.
Iscrizione elenco Ministero della Giustizia
Offre inoltre un esclusivo servizio di gestione integrale ed assistenza per la pubblicità legale su carta stampata (quotidiani nazionali, regionali, locali, Newspaper Aste e posta target), acquistando direttamente gli spazi sui quotidiani e assumendosi anche l’onere della fatturazione nei confronti delle procedure, certa di offrire un servizio gradito ai tribunali e ai Professionisti.
La pubblicità delle vendite avviene secondo le disposizioni previste dalla L. 80/2005.
Il servizio può essere richiesto da un qualsiasi professionista avente titolo, sia esso delegato alla vendita, custode giudiziario, curatore fallimentare, legale fiduciario del creditore.
È possibile compilare le richieste di pubblicazione con le seguenti modalità:
Tramite l’area riservata accessibile dal sito internet del tribunale di competenza raggiungibile cliccando direttamente sui link dei singoli tribunali riportati di seguito.
Le credenziali di accesso all’area riservata vengono rilasciate direttamente da Astalegale.net SpA su richiesta del professionista.
E’ possibile richiedere le credenziali cliccando direttamente sui link dei singoli tribunali riportati di seguito.
Per ogni informazione relativa alle modalità di pubblicazione di uno specifico tribunale contattare Astalegale.net SpA Tel. 036290761 .
Tramite i moduli specifici scaricabili cliccando sui link dei singoli tribunali riportati qui di seguito.
I moduli devono essere compilati in tutte le loro parti ed inviati ad Astalegale.net SpA unitamente all’Ordinanza/Avviso di Vendita, Perizia e tutta la documentazione che il professionista intende pubblicare (planimetria, foto, dati catastali, ecc.).
E’ possibile inviare la richiesta tramite email (procedure@astalegale.net), fax o posta ordinaria
Oppure tramite i moduli generici per la richiesta di pubblicità:
Le fatture relative al servizio di pubblicità vengono intestate e spedite a seconda dei dati inseriti nel modulo di richiesta di pubblicità (salvo diverse indicazioni pervenuteci direttamente dagli Istituti di Credito procedenti).
Si precisa che, dopo l’emissione delle fatture, nel caso in cui venga richiesto un cambio di intestazione, sarà addebitato un onere aggiuntivo per spese di gestione.
Il pagamento delle fatture può essere effettuato tramite:
Ad asta conclusa, il richiedente riceve una comunicazione tramite mail in cui viene richiesto l’esito della vendita. Il richiedente può aggiornare direttamente lo stato della procedura (lotto aggiudicato, estinto, sospeso, ecc….) cliccando direttamente sul link contenuto nella mail.
Gli esiti raccolti da Astalegale.net SpA , oltre a dare eventualmente nuovo impulso alla richiesta di pubblicità per un nuovo esperimento, permettono di elaborare dati statistici che verranno forniti al tribunale per il monitoraggio dell’andamento delle vendite.
Informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2008, ha stabilito che "Gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente.
Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge.
La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni."
A mero titolo esemplificativo ricordiamo che i dati relativi all'esecutato non devono comparire in ordinanza, avviso di vendita o perizia; il professionista deve altresì avere cura di cancellare i dati e/o riferimenti a terzi presenti nelle perizie o nelle planimetrie e oscurare le immagini di terzi presenti nelle fotografie.
Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il testo integrale del provvedimento, disponibile anche su internet alla pagina garante per la protezione dei dati personali.